Tirocini formativi e di orientamento: la Regione Campania approva il nuovo Regolamento

Con  D.G.R. n. 103 del 20 febbraio 2018, la Giunta Regionale Campana ha approvato il nuovo Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento. Tra le principali modifiche: estesa la platea dei beneficiari, definiti i nuovi limiti numerici, aggiornato l’importo minimo dell’indennità di partecipazione spettante al tirocinante, introdotto un meccanismo premiale per le aziende che assumono garantendo un contratto di lavoro post tirocinio.

I punti salienti sono:

  1. Aggiornamento dei destinatari del tirocinio con l’introduzione di dei percettori del Reddito di inclusione
  2. Introduzione della durata minima in mesi 2
  3. Aumento a 500 euro dell’indennità di partecipazione
  4. Variazione del rapporto dipendenti tirocinanti
  5. Il meccanismo premiale per le aziende virtuose
  6. Il veto sui licenziamenti per attivare tirocini

VEDIAMO PUNTO PER PUNTO COSA CAMBIA NEL NUOVO REGOLAMENTO SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA

A quali soggetti si rivolgono?

I soggetti destinatari sono i seguenti:

  • i lavoratori in stato di disoccupazione;
  • i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;
  • i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;
  • le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
  • le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • le persone disabili.
  • La novità riguarda l’inserimento tra i destinatari della misura di politica attiva a contenuto formativo anche i soggetti che hanno un’occupazione, ma in uno stato di crisi.

Tirocini di durata da 2 a 12 mesi (24 mesi per disabili)

In coerenza con quanto richiesto dal Consiglio dell’Unione Europea che ha chiesto agli stati membri di considerare il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata”, in coerenza con quanto disposto dalle linee guida nazionali sui tirocini approvate nel 2017, la Regione Campania nel nuovo regolamento ha introdotto le seguenti durate minime e massime:

  • Da 2 a 12 mesi per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento dei soggetti disoccupati, svantaggiati e di cui all’elenco di sopra);
  • Da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili;
  • Da 1 a 12 mesi per i tirocini per attività stagionali;
  • Durata massima di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante;
  • Da 14 a 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego e svolti durante il periodo estivo.

Indennità di partecipazione di 500 euro

Il nuovo Regolamento sui tirocini in Regione Campania aggiorna anche l’entità dell’indennità di partecipazione minima spettante al tirocinante. Dai 400 euro del vecchio regolamento, si passa ad un minimo di 500 euro mensili per tutta la durata del tirocinio.

L’indennità viene però ancorata alla partecipazione attiva del tirocinante al progetto di tirocinio pari ad almeno il 70% su base mensile. Laddove la partecipazione percentuale sia inferiore, l’indennità di partecipazione potrà essere erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio

I nuovi limiti massimi di tirocini attivabili

I nuovi limiti numerici dei tirocini sono i seguenti:

  • Nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;
  • Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;
  • Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;
  • Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;
  • Nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa. Il calcolo è però effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore (in caso di 21 dipendenti, il 20% è 4,2 quindi il limite di tirocini è pari a 5).

Il meccanismo premiale per le aziende virtuose

Le linee guida nazionali sui tirocini hanno introdotto un meccanismo premiale per le aziende virtuose, intese come tali le aziende che realizzano incrementi occupazionali, o per meglio dire aumenti di rapporti di lavoro durante l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini. Il meccanismo riguarda le aziende che hanno unità operative con più di 20 dipendenti (quelle destinatarie di un numero di tirocini pari al 20% dell’organico).

Ebbene, i datori di lavoro soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato (ma conteggiando solo quelli stavolta, quindi escludendo i contratto a tempo determinato), laddove stipulano contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi (anche part-time minimo al 50%) nei 24 mesi precedenti, ed hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti, Possono accedere al seguente incremento di numero di tirocini attivabili:

  • Un tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • due tirocini in più se hanno assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • tre tirocini in più se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • quattro tirocini in più se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
  • In alternativa ai limiti numerici finora descritti, la Regione Campania può stipulare convenzioni con i datori di lavoro per elevare il limite massimo dei tirocini attivabili fino al 30% (anziché il 20%) per l’avvio di progetti sperimentali.

Il veto sui licenziamenti per attivare tirocini

Il nuovo Regolamento regionale combatte l’abuso dello strumento del tirocinio extracurriculare non solo prevedendo la perdita del meccanismo premiale nelle unità operativa dove non si raggiunge il 20% dei tirocinanti assunti, ma anche prevedendo un interruzione del tirocinio, da parte del soggetto ospitante, consentita solo al verificarsi di gravi o reiterate inadempienze del tirocinante o nel caso insorgano impreviste ed imprevedibili difficoltà organizzative, economiche e produttive che giustificano la cassa integrazione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il tirocinante, invece, è libero di interrompere in qualsiasi momento dal tirocinio.

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